Finalità

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Art. 1- Costituzione dell’associazione.

 

1- Il Gruppo Micologico di Pomezia Onlus fondato a Pomezia (Rm) costituisce una associazione culturale che riunisce gli appassionati ed i cultori della micologia e chiunque sia interessato alla conoscenza dei funghi nonché alla conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.

2-Essa assume la denominazione di Gruppo Micologico Pomezia Onlus in sigla “G.M.P. Onlus”.

3-E’ fatto obbligo di usare,nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell’acronimo “Onlus”.

4-La sede legale dell’associazione e Via Fratelli Bandiera n° 27 00040 Pomezia e la sua durata è indefinita.

5-All’associazione possono aderire,come gli altri soci mantenendo la loro ragione e/o denominazione anche associazioni che perseguono scopi analoghi,operanti all’interno o al di fuori del territorio nazionale.Esse possono conservare il loro statuto a condizione che non sia incompatibile con le norme del presente Statuto.In tal caso,come singolo iscritto,gode degli stessi diritti e doveri di altri soci.

 

Art.2-Finalità

 

L’associazione persegue senza fini di lucro,con divieto assoluto di distribuire ai propri associati,anche in modo indiretto,utili o avanzi di gestione,nonché fondi,riserve o capitali durante la sua vita,salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge,disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

a)      L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

b)      Promuovere la conoscenza e lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo.

c)      Promuovere una cultura ecologica,intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi.

d)     Promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l’ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi,con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca scientifica.

e)      Raccogliere materiale didattico,bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze  affini attinenti alla micologia per metterlo a disposizione dei soci.

f)       Collaborare e promuovere iniziative comuni con enti,istituzioni,associazioni che perseguano finalità analoghe.

g)      Promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia,anche collaborando con enti ufficiali preposti.

h)      Promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani.

 

I Soci

Art.3-Iscrizioni

 

L’iscrizione è aperta a tutti,previa richiesta dell’interessato.L’iscrizione puo’ avvenire anche da parte di enti,istituzioni e associazioni,ma in tal caso,la qualifica di socio è assunta dal legale rappresentante pro tempore dell’ente iscritto.Il consiglio direttivo autorizzerà se nessuno e nulla osta,per l’accettazione del numero dei soci.

 

Art.4-I Soci

 

 1-La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale.Non sono ammesse forme di partecipazione con durata inferiore ad un anno.

La quota associativa o contributo associativo non è trasmissibile anche nel caso di morte dell’associato.

2-Il consiglio direttivo puo’ nominare soci onorari,in esenzione dal pagamento della quota sociale ,per particolari meriti nei confronti della micologia e dell’associazione stessa. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali.

 

Art.5-Diritti e doveri dei soci.

 

1-Il socio ha diritto:

a) di partecipare alle assemblee e a tutte le attività da questa programmate.

b) di ricevere gratuitamente tutte le comunicazioni.

c) purchè maggiorenne,di votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e quant’altro di competenza dell’assemblea.

d) di accedere a tutte le cariche direttive sociali dell’associazione purchè maggiorenne.

 

2- Il socio ha il dovere:

a) di versare regolarmente la quota associativa annuale.

b) di osservare lo statuto e le norme emanate dai competenti organi sociali,di perseguire le finalità associative,di partecipare alla vita associativa.

 

Art.6-Esonero da responsabilità.

 

L’atto dell’iscrizione del socio comporta espressamente l’esonero dell’associazione,nonché dei rispettivi dirigenti,da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima,durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

 

Art.7-Perdita della qualifica di socio

 

1-La qualifica di socio si perde:

a) Non versando la quota associativa entro e non oltre il 31 marzo dell’anno solare.

b) per dimissioni.

c) per esclusione,deliberata dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo e solo per gravi motivi (immoralità e/o interessi privati che entrano in contrasto con gli interessi associativi ed il nome del gruppo.

2-Contro la proposta di esclusione è ammesso il ricorso.

A seguire le relative modalità:

a) Il consiglio direttivo comunica a mezzo raccomandata A/R la motivazione di esclusione all’interessato,con invito a presentarsi a giorno fissato per illustrare le proprie ragioni.L’associato ha la facoltà di indicare (entro 15 gg dar ricevimento della raccomandata) un diverso giorno per la propria difesa e comunque,entro e non oltre il 45 gg dal ricevimento della comunicazione.

b) espletate le formalità di cui al punto precedente,il consiglio direttivo delibera in merito all’esclusione. La decisione andrà comunicata a mezzo raccomandata AR all’interessato.

c) la delibera di esclusione è impugnabile entro 60 gg dalla comunicazione stessa.

d) la risoluzione della controversia è devoluta ad un collegio di 3 arbitri (arbitrato irrituale) nominati uno per parte e il terzo dai due precedenti.Il lodo arbitrale dovrà essere depositato entro 180 gg.dalla nomina del terzo arbitro.Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di arbitrato irrituale.

3-In caso di esclusione è fatto comunque salvo il ricorso all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 24 del codice civile.

 

Organi dell’Associazione

 

Art.8-Organi sociali

 

Sono organi sociali dell’associazione:

a)      L’assemblea dei soci.

b)      il presidente.

c)      Il segretario

d)     Il Tesoriere

e)      Il consiglio direttivo

f)       Il collegio dei revisore dei conti.

 

Art.9-Organi operativi istituzionali

 

Sono organi operativi istituzionali dell’associazione:

a)      il comitato scientifico

b)      il direttore scientifico

c)      Il comitato di redazione,quando istituito.

 

Art.10-Assemblea dei soci

 

1-Organo sovrano dell’associazion è l’assemblea dei soci.

2-L’assemblea puo’ essere ordinaria o straordinaria ed è costituita in prima convocazione con un numero di soci rappresentati pari alla metà più uno,e in seconda convocazione,a distanza di almeno un giorno qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

3-Il presidente dell’assemblea dei soci è eletto di volta in volta dall’assemblea,lo stesso nomina il segretario dell’assemblea.

4) L’assemblea ha i seguenti compiti:

a) elegge i componenti il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti (in funzione della scadenza temporale del precedente incarico.

b) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal consiglio direttivo nei tempi e modi di legge.

c) fissa la quota sociale.

d) delibera sulle modifiche al presente statuto, (in sede straordinaria e la maggioranza è pari ai 2/3      degli iscritti).

e) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di statuto, o proposto dal consiglio direttivo.

5) Le delibere sono approvate a maggioranza dei soci rappresentati.

6) Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente a tre deleghe per ogni socio partecipante.

7) L’assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria dal consiglio direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell’anno sociale,per l’approvazione del bilancio.La convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato sui giornali locali,contenente l’ordine del giorno diramato almeno 15 gg prima della data fissata.

8) In seduta straordinaria l’assemblea viene convocata a richiesta del presidente,o del consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti o da almeno 1/5 dei soci.

9) I membri del consiglio direttivo e i revisori dei conti possono partecipare all’assemblea con diritto di voto.

10) Le assemblee si riuniscono in località di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo e indicate in convocazione.

 

Art.11-Il Presidente

 

1-Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione,stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo e le presiede,coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

2-Coadiuvato dal segretario e dal tesoriere provvede alla esecuzione delle delibere del consiglio direttivo.

3-In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente o in assenza anche del vice-presidente,dal consigliere piu’ anziano di sodalizio.

 

Art.12 –Il consiglio direttivo.

 

1-L’associazione è retta da un consiglio direttivo elettivo composto da almeno cinque membri,fino ad un massimo di dieci.

2-Essi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3-Il consiglio direttivo elegge nel suo seno l’ufficio di presidenza,composto dal presidente,dal vice-presidente dal segretario e dal tesoriere.Esso delibera su proposta del presidente su questioni urgenti.le delibere prese dall’ufficio di presidenza devono essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

4- Il consiglio direttivo viene convocato almeno due volte l’anno con comunicazione verbale del presidente,contenente l’ordine del giorno,o su motivata richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri.In caso di urgenza il presidente puo’ convocare il consiglio direttivo anche per le vie brevi,con un anticipo di almeno 24 ore.

5-Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno cinque consiglieri.Esso delibera a maggioranza di voti.

6-Il consiglio direttivo è l’organo deliberante dell’associazione in armonia con le direttive dello statuto e dell’assemblea.Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie,assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

7-Compiti del consiglio direttivo:

a) predispone le relazioni e il rendiconto economico e finanziario che obbligatoriamente per ogni anno sociale,dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci.Il rendiconto al pari dei libri sociali e contabili, sarà reso consultabile da parte dei soci per almeno 15 gg antecedenti l’assemblea,presso la sede legale dell’associazione.

b) provvede all’esecuzione delle delibere assembleari sia ordinarie che straordinarie.

c) gestisce l’associazione nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.

d) predispone le liste elettorali.

e) convoca l’assemblea.

f) conferisce l’incarico di membro del comitato scientifico in aggiunta a quelli già designati,su proposta del direttore del comitato scientifico.

g) approva i regolamenti del comitato scientifico e del comitato di redazione.

h) nomina commissioni o comitati permanenti o temporanei e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statuari o in attuazione di delibere dell’assemblea o del consiglio direttivo stesso.

i) individua e istituisce tutti gli organismi utili per il proficuo andamento dell’associazione.

8-In caso di dimissioni o decadenza di un componente del consiglio direttivo la sostituzione avviene per surroga,subentrando il primo dei non eletti,che durerà in caricafino al termine del mandato del consigliere sostituito.

9-In caso di dimissioni della maggioranza del consiglio direttivo,questo decade ed il presidente del collegio dei revisori dei conti provvede alla convocazione dell’assemblea straordinaria per le nuove elezioni,surrogando le funzioni del consiglio direttivo in materia elettorale.

10-I consiglieri assenti ingiustificati per due riunioni consecutive sono esonerati dal consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.

11-Compiti del segretario: il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo,conserva tutti gli atti dell’associazione,aggiorna lo schedario dei soci,affianca il presidente nell’attuazione delle delibere degli organi sociali.

12-In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un vice-segretario nominato dal consiglio direttivo.

13-Compiti del tesoriere: il tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria della quale è responsabile sia verso il presidente,sia verso il consiglio direttivo sia verso l’assemblea.

Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative,effettua i pagamenti disposti dal presidente e quelli deliberati dal consiglio direttivo,tiene il registro delle entrate e delle uscite,il libro degli inventari,predispone il bilancio,la redazione sullo stato economico e patrimoniale dell’associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell’assemblea,previo esame del consiglio direttivo.

 

Art.13-Il collegio dei revisori dei conti.

 

1-Il collegio dei revisore dei conti si compone di tre membri elettivi,preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori commercialisti,i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2-Il collegio dei revisori dei conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria dell’associazione,deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all’assemblea. Detta relazione deve essere depositata presso la sede almeno 30 gg prima dell’assemblea convocata per l’approvazione.

3-Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi oltre alle riunioni necessarie per la revisione del bilancio.

4-Il collegio dei revisori dei conti è responsabile come il tesoriere per le irregolarità commesse da quest’ultimo e non rilevate nell’ambito dei propri doveri dai revisori.

5-In caso di dimissione o decadenza di un componente,la sostituzione avviene per surroga,subentrando il primo dei non eletti,che durerà in carica fino al termine del mandato del revisore sostituito.

 

Art.14-Il comitato scientifico.

 

1-Il comitato scientifico assolve a funzioni di aggiornamento,studio e ricerca scientifica.

2-Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal regolamento approvato dal consiglio direttivo.

3-La qualifica di membro del comitato scientifico viene conferita dal consiglio direttivo.

4-All’interno del comitato scientifico puo’ essere istituita una commissione per la gestione della biblioteca e dell’erbario,nonché la realizzazione di mostre,convegni,seminari,corsi.

 

Art.15-Il comitato di redazione.

 

1-Il comitato di redazione è strumento operativo al servizio dell’associazione,all’indirizzo della quale deve adeguarsi,agendo in armonia con il consiglio direttivo.

2-Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal regolamento approvato dal consiglio direttivo.

 

Provvedimenti Disciplinari

 

Art.16-Provvedimenti Disciplinari contro i Soci.

 

1-A carico dei soci,salvo quanto previsto dall’art. 7 ,possono esser presi dal consiglio direttivo i seguenti provvedimenti:

a) censura

b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

c) esclusione di cui all’art. 7 punto 1 lettera C.

 

2-Per i provvedimenti disciplinari e per l’impugnazione degli stessi si applica la procedura di cui all’art. 7 punto 2.

 

Disposizioni Varie

 

Art.17-Anno sociale

 

1-L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

 

Art.18-Gratuità delle cariche.

 

1-Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

2-E’ ammesso il rimborso delle spese, sostenute e documentate,preventivamente autorizzate dal presidente o dal consiglio direttivo nell’ambito delle proprie competenze , per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai soci in attuazione dei programmi deliberati.

 

Art.19-Patrimonio dell’associazione.

 

1-Il patrimonio dell’associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso,come da inventario,e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.

2-Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell’associazione e devono essere destinati alle attività amministrative o istituzionali.

 

Art.20-Norme Elettorali

 

1-Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti sono eletti dall’assemblea sulla base di una unica lista predisposta in ordine alfabetico dal consiglio direttivo uscente e nella quale sono compresi i soci candidati. A tal fine le candidature,firmate per accettazione,devono pervenire al consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,almeno trenta giorni prima della data dell’assemblea.

2-A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

3-Le elezioni vengono indette dal consiglio direttivo uscente almeno quattro mesi prima della data fissata per l’assemblea,secondo le norme di convocazione della stessa.

4-Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative alla data dell’assemblea.

5-Tutti coloro che ricoprono una carica sociale, nel momento in cui vengono meno da essa,per qualunque motivo,dovranno depositare dettagliata relazione sull’attività svolta e relativi rendiconti da sottoporre al controllo del collegio dei revisori dei conti.

 

Art.21-Modifiche dello statuto

 

1-Eventuali modifiche allo statuto dovranno essere approvate dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 di voti rappresentativi.

2-Per le modifiche allo statuto non è ammessa la votazione per delega.

3-Le proposte di modifica avvengono anche su iniziativa del consiglio direttivo o da almeno 1/5 dei soci. Le stesse sono inviate al presidente almeno 60 gg prima dell’assemblea.

 

Art.22-Regolamento

 

1-La compilazione dell’eventuale regolamento per l’attuazione del presente statuto è demandata al consiglio direttivo,che lo sottoporrà all’assemblea per approvazione.

 

Art.23-Scioglimento dell’Associazione.

 

1-Lo scioglimento della associazione puo’ essere deliberato solo in sede di assemblea straordinaria, appositamente convocata e con due votazioni successive a distanza non minore di tre mesi l’una dall’altra, e con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci.

2-In tali assemblea non è ammessa la votazione per delega.

3-L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori. L’eventuale residuo,nell’ambito delle prescrizioni di legge verrà devoluto su indicazione di una assemblea appositamente convocata,ad analoga associazione purchè operante sul territorio nazionale. (art .3, comma 190, legge 23/12/1996, n 662).

 

Art.24-Norme Finali

 

1-Il presente statuto è stato redatto ed approvato dal gruppo dei soci fondatori.